I requisiti riguardano la persona richiedente.
Persona richiedente
In ogni caso, devono sussistere i seguenti requisiti generali per l’assunzione al servizio provinciale (DPP 22/2013 e articolo 38 D.LGS. 165/2001):
- compimento del 18° anno d’età;
- l’idoneità fisica e psichica all’esercizio continuativo e incondizionato delle mansioni.
La persona richiedente non deve trovarsi in uno dei seguenti casi:
- esclusione dall’elettorato attivo o dal godimento dei diritti politici;
- destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare;
- mancato superamento del periodo di prova presso una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento, per un periodo massimo di 3 anni;
- decadenza dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, per aver fatto dichiarazioni non veritiere e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;
- aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato che, in seguito alla valutazione dell’amministrazione che procede all’assunzione, non risultino compatibili con l’impiego;
- interdizione dai pubblici uffici limitatamente al periodo previsto da sentenza passata in giudicato;
- aver in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione, o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
- essere dipendente collocato o collocata in pensione.
Con un’età superiore a 67 anni: dichiarazione di non aver maturato alcun diritto a pensione in ragione della propria anzianità contributiva complessiva (privata e pubblica) e di maturare il diritto a una pensione entro i 71 anni, limite massimo previsto dal D.L. 201/2011, art. 24.
Il possesso della cittadinanza italiana, oppure della cittadinanza di un altro stato membro dell’Unione Europea, oppure di uno stato non appartenente all’UE secondo le norme statali vigenti. Per tale ultimo caso le norme prevedono che possano ottenere un’assunzione al servizio provinciale i cittadini extracomunitari che:
- sono familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- oppure, sono titolari del “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”;
- oppure, sono titolari dello “status di rifugiato” ovvero dello “status di protezione sussidiaria”.
La madrelingua della persona richiedente in regola deve corrispondere alla lingua di insegnamento e di educazione della direzione di scuola dell’infanzia e/o di scuola, dove si vorrebbe lavorare.
Per il profilo professionale dei collaboratori e delle collaboratici all’integrazione un'assunzione è assolutamente vietata, se si ha riportato a proprio carico condanne per un reato in relazione con prostituzione minorile, con pornografia minorile, con detenzione di materiale pornografico, con iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile nonché con adescamento di minori rispettivamente se a proprio carico sussistono irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art. 600 del codice penale: protezione di bambini e adolescenti).