Descrizione
Come si calcola il contributo e a quanto ammonta?
Il contributo per l’acquisto della prima casa è calcolato in base al numero dei componenti del nucleo familiare, che definisce l’importo base, alla quale viene applicata la percentuale corrispondente, a seconda della fascia di reddito.
L’importo base per la determinazione del contributo è pari a 35.000,00 euro per una persona richiedente singola, 52.000,00 euro per due componenti il nucleo familiare e ulteriori 8.000,00 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare. I componenti, ai fini della determinazione del numero di componenti del nucleo familiare per la quantificazione del contributo spettante, vengono considerati fino ad un massimo complessivo di cinque. L’importo base massimo è, quindi, pari a 76.000,00 euro.
Per le abitazioni site in un comune classificato come strutturalmente svantaggiato e a rischio di emigrazione ai sensi dell’articolo 38, comma 1, ultimo periodo, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, gli importi di cui sopra sono incrementati del 25 per cento.
Attenzione: la delibera con la classificazione di tali comuni non è ancora stata emanata.
Per le persone richiedenti della prima fascia di reddito e con un VSEM pari ad almeno 1,50, il contributo è pari al 100 per cento dell’importo base di cui sopra, determinato in base al numero dei componenti familiari, ed aumentato dell’eventuale incremento, qualora previsto, del 25 per cento. Il contributo è pari all’80 per cento per le persone richiedenti della seconda fascia di reddito, al 65 per cento per le persone richiedenti della terza fascia di reddito e al 50 per cento per le persone richiedenti della quarta fascia di reddito.
L'importo effettivo del contributo dipende anche dal prezzo di acquisto dell'alloggio e non può superare il 40 per cento della spesa preventivata ed effettivamente sostenuta per l’acquisto. Qualora il contributo teoricamente spettante risulti maggiore, viene rideterminato in tale misura.
Chi ha già ottenuto un'agevolazione edilizia provinciale può essere ammesso, qualora l'abitazione agevolata non sia più adeguata al fabbisogno della famiglia, ad un'ulteriore agevolazione per l'acquisto o la costruzione di un'altra abitazione o per l'ampliamento dell'abitazione inadeguata. In caso di contributo integrativo, l’ammontare dell’agevolazione è determinato dalla differenza fra l’agevolazione massima teoricamente spettante, di cui sopra, e il contributo a fondo perduto ottenuto in precedenza, incrementato degli interessi legali calcolati dalla data dell’erogazione fino alla data di presentazione della nuova domanda. Per le agevolazioni concesse in forma di mutuo ai sensi della normativa previgente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la differenza è calcolata convertendo in un contributo a fondo perduto l’importo del mutuo nella misura del 35 per cento e i contributi decennali costanti nella misura del 70 per cento. Questo calcolo della differenza verrà effettuato in fase di elaborazione della domanda e comporta la riduzione del contributo teorico massimo spettante.
La seguente tabella riporta gli importi massimi spettanti, calcolati solo in base alla composizione della famiglia e alla fascia di reddito:
Tabella: importi massimi dei contributi a fondo perduto per acquisto a partire dal 01.02.2026.
In caso di acquisto di un'abitazione da recuperare, si può, dopo aver presentato la domanda per l’acquisto, presentare anche la domanda aggiuntiva per la ristrutturazione. Al momento della presentazione della domanda per ottenere l'agevolazione aggiuntiva, l'abitazione deve avere almeno 25 anni. Anche per il recupero è previsto un contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto aggiuntivo per il recupero ammonta al 30% della spesa riconosciuta ammissibile e non può superare i 40.000,00 euro. Le agevolazioni sono concesse solamente se la spesa preventivata ed effettivamente sostenuta per i lavori di recupero non sono inferiori a 30.000,00 euro.
Attenzione: i lavori per il recupero dell'abitazione possono iniziare soltanto dopo 30 giorni dall'inoltro della domanda e dopo un eventuale sopralluogo da parte della ripartizione edilizia abitativa.
Per ulteriori informazioni sul recupero, consultare l’apposito servizio Recupero prima casa.
