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Codice servizio: 1159

Contributi per l’acquisto della prima casa

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Descrizione

Si tratta di un contributo a fondo perduto, da non restituire, che viene erogato in un’unica soluzione, per l’acquisto di un’abitazione.

Come si calcola il contributo e a quanto ammonta?

Il contributo per l’acquisto della prima casa è calcolato in base al numero dei componenti del nucleo familiare, che definisce l’importo base, alla quale viene applicata la percentuale corrispondente, a seconda della fascia di reddito.

L’importo base per la determinazione del contributo è pari a 35.000,00 euro per una persona richiedente singola, 52.000,00 euro per due componenti il nucleo familiare e ulteriori 8.000,00 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare. I componenti, ai fini della determinazione del numero di componenti del nucleo familiare per la quantificazione del contributo spettante, vengono considerati fino ad un massimo complessivo di cinque. L’importo base massimo è, quindi, pari a 76.000,00 euro.

Per le abitazioni site in un comune classificato come strutturalmente svantaggiato e a rischio di emigrazione ai sensi dell’articolo 38, comma 1, ultimo periodo, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, gli importi di cui sopra sono incrementati del 25 per cento. 
Attenzione: la delibera con la classificazione di tali comuni non è ancora stata emanata.

Per le persone richiedenti della prima fascia di reddito e con un VSEM pari ad almeno 1,50, il contributo è pari al 100 per cento dell’importo base di cui sopra, determinato in base al numero dei componenti familiari, ed aumentato dell’eventuale incremento, qualora previsto, del 25 per cento. Il contributo è pari all’80 per cento per le persone richiedenti della seconda fascia di reddito, al 65 per cento per le persone richiedenti della terza fascia di reddito e al 50 per cento per le persone richiedenti della quarta fascia di reddito.

L'importo effettivo del contributo dipende anche dal prezzo di acquisto dell'alloggio e non può superare il 40 per cento della spesa preventivata ed effettivamente sostenuta per l’acquisto. Qualora il contributo teoricamente spettante risulti maggiore, viene rideterminato in tale misura.

Chi ha già ottenuto un'agevolazione edilizia provinciale può essere ammesso, qualora l'abitazione agevolata non sia più adeguata al fabbisogno della famiglia, ad un'ulteriore agevolazione per l'acquisto o la costruzione di un'altra abitazione o per l'ampliamento dell'abitazione inadeguata. In caso di contributo integrativo, l’ammontare dell’agevolazione è determinato dalla differenza fra l’agevolazione massima teoricamente spettante, di cui sopra, e il contributo a fondo perduto ottenuto in precedenza, incrementato degli interessi legali calcolati dalla data dell’erogazione fino alla data di presentazione della nuova domanda. Per le agevolazioni concesse in forma di mutuo ai sensi della normativa previgente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la differenza è calcolata convertendo in un contributo a fondo perduto l’importo del mutuo nella misura del 35 per cento e i contributi decennali costanti nella misura del 70 per cento. Questo calcolo della differenza verrà effettuato in fase di elaborazione della domanda e comporta la riduzione del contributo teorico massimo spettante.

La seguente tabella riporta gli importi massimi spettanti, calcolati solo in base alla composizione della famiglia e alla fascia di reddito:
Tabella: importi massimi dei contributi a fondo perduto per acquisto a partire dal 01.02.2026.

In caso di acquisto di un'abitazione da recuperare, si può, dopo aver presentato la domanda per l’acquisto, presentare anche la domanda aggiuntiva per la ristrutturazione. Al momento della presentazione della domanda per ottenere l'agevolazione aggiuntiva, l'abitazione deve avere almeno 25 anni. Anche per il recupero è previsto un contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto aggiuntivo per il recupero ammonta al 30% della spesa riconosciuta ammissibile e non può superare i 40.000,00 euro. Le agevolazioni sono concesse solamente se la spesa preventivata ed effettivamente sostenuta per i lavori di recupero non sono inferiori a 30.000,00 euro.
Attenzione: i lavori per il recupero dell'abitazione possono iniziare soltanto dopo 30 giorni dall'inoltro della domanda e dopo un eventuale sopralluogo da parte della ripartizione edilizia abitativa.

Per ulteriori informazioni sul recupero, consultare l’apposito servizio Recupero prima casa.

 


A chi è rivolto il servizio

Famiglie e persone singole che vogliono acquistare un’abitazione per il fabbisogno abitativo primario.

Servizio propedeutico:
  1. Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio - DURP

Requisiti

Per usufruire dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa devi essere in possesso di alcuni requisiti.

I requisiti riguardano i tuoi requisiti personali e le caratteristiche tecniche dell’alloggio.

1. Requisiti personali del richiedente:
  • residenza o posto di lavoro:
    devi avere la residenza o il posto di lavoro in provincia di Bolzano da almeno cinque anni, senza interruzioni. È considerata anche la residenza storica.
    Questo requisito non si applica ai richiedenti emigrati all'estero (iscritti A.I.R.E. ovvero Anagrafe Italiani residenti all'estero) già residenti in provincia prima dell'emigrazione per almeno cinque anni, i quali intendano ristabilire la loro residenza in provincia.
    Il tuo coniuge o la “persona convivente more uxorio” (si considerano “conviventi more uxorio” due persone che hanno figli in comune, se abitano in un'alloggio comune o se dichiarano di voler abitare insieme nell'alloggio oggetto dell’agevolazione dopo il suo acquisto o la sua ultimazione; oppure due persone non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, che abitano da almeno due anni in un'alloggio comune; oppure due persone che, pur non abitando in un’alloggio comune, hanno figli minori in comune e non comprovano la cessazione del rapporto familiare) può diventare comproprietario/a dell’alloggio, anche se solamente tu hai la residenza o il posto di lavoro in provincia da almeno cinque anni;
  • soggiorno e attività lavorativa:
    I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, al momento della presentazione della domanda, devono aver soggiornato continuativamente e regolarmente da almeno cinque anni nel territorio provinciale e devono aver svolto un’attività lavorativa (sempre nel territorio provinciale) per almeno tre anni. Il requisito dell’attività lavorativa non è richiesto nel caso di persone con un’invalidità civile o del lavoro di almeno il 74 per cento, di persone cieche civili o sorde o con un’invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria, nonché in caso di persone con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • gruppo linguistico:
    Se sei tenuto a dichiarare il gruppo linguistico, devi essere, al momento della presentazione della domanda, in possesso di tale dichiarazione, in corso di validità;
2. proprietà:
 
non devi essere proprietario di un alloggio adeguato al fabbisogno della tua famiglia e facilmente raggiungibile. Un alloggio si considera facilmente raggiungibile se situato entro 40 km dal luogo di lavoro o di residenza, oppure entro 30 km se l'alloggio in questione, la residenza o il posto di lavoro si trovano a più di 1000 metri di altitudine s.l.m. Non puoi essere titolare del diritto di usufrutto, uso o alloggio di un tale alloggio o aver ceduto nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda la proprietà, il diritto di usufrutto, d’uso o di alloggio di un tale alloggio. Lo stesso vale per il coniuge non separato e per il convivente “more uxorio”. Vengono considerate anche le alloggi di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali fai parte tu, il tuo coniuge non separato o la persona convivente more-uxorio;
(vedi tabella: alloggio inadeguato o sovraffollato - superficie abitabile)

3. agevolazioni già ottenute:
  • non puoi essere membro di una famiglia che sia già stata ammessa ad un contributo pubblico per la costruzione, l’acquisto o il recupero di un alloggio. Ciò non vale nel caso venga costituita una nuova famiglia oppure se rinunci a tale agevolazione già ottenuta con effetto dalla data dell’ammissione all'agevolazione e restituisci tutti gli importi ottenuti, compresi gli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.
     
  • chi ha già ottenuto un contributo edilizio provinciale per un alloggio che non è più adeguato al fabbisogno della famiglia, può essere ammesso ad un’ulteriore agevolazione per l’acquisto o la costruzione di un altro alloggio o per l’ampliamento dell’alloggio inadeguato; si tratta comunque di un’integrazione rispetto al contributo già ricevuto.
    (vedi tabella: alloggio inadeguato o sovraffollato - superficie abitabile)

4. reddito:

La situazione economica della famiglia viene calcolata in base alla "dichiarazione unificata del reddito e del patrimonio" (DURP).
La DURP è una dichiarazione annuale della situazione economica, necessaria per l’accesso a diverse prestazioni provinciali e agevolazioni tariffarie.
Per individuare il "valore della situazione economica medio" (VSEM) si tiene conto delle DURP dei due anni antecedenti alla presentazione della domanda, se la domanda è presentata dopo il 30 giugno. Se la domanda è presentata entro il 30 giugno, si considerano invece le DURP del penultimo e terzultimo anno antecedenti alla presentazione della domanda.
Si può richiedere l’agevolazione solo dopo aver reso la DURP per ogni componente della famiglia relativa ai due anni di reddito richiesti:
  • Per l’ammissione ad un’agevolazione edilizia, la famiglia deve disporre di un VSEM minimo di 1,50.
    Se tu, il coniuge o il convivente, i figli o i minori in affidamento a tempo pieno hanno un’invalidità non inferiore al 74%, la domanda può essere ammessa al contributo anche se la famiglia non raggiunge il reddito minimo. L’eventuale invalidità di genitori o fratelli che fanno parte del nucleo familiare non è invece considerata a questo fine;
    (vedi tabella: reddito netto minimo)
     
  • non devi avere un reddito complessivamente superiore al limite massimo di 7,50 (VSEM) corrispondente alla quarta fascia di reddito;
    (vedi tabella: fasce di reddito)
5. stipulazione del contratto di mutuo ipotecario:

l vincolo sociale comporta che l’alloggio possa essere gravata solo da mutui ipotecari destinati alla costruzione, l’acquisto o il recupero dell’alloggio agevolata. Ciò deve essere espressamente indicato nel contratto di mutuo.

6. requisiti tecnici:
  • in caso di acquisto da parenti o affini di primo grado (genitori, suoceri, figli, nuore, generi), non si ha diritto all'agevolazione edilizia. Qualora i parenti o affini di primo grado siano proprietari solo di una quota dell’abitazione, il contributo teorico massimo, spetta in misura proporzionale alla quota degli altri proprietari.
     
  • possono essere oggetto di agevolazioni provinciali solo le alloggi che ricadano nelle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 oppure A/7;
     
  • Non sono agevolabili interventi con una spesa preventivata o effettivamente sostenuta inferiore ai 30.000,00 euro;
     
  • Non possono essere oggetto di agevolazioni provinciali gli acquisti che superano i “costi ammissibili”. Interventi con un prezzo di acquisto superiore al limite massimo non sono agevolabili. Eventuali pertinenze non vengono considerate per il calcolo, qualora per queste dai contratti risulti un prezzo separato; (vedi tabella: "costi ammissibili")
     
  • gli alloggi che in relazione al numero di persone che occuperanno l’alloggio risultino sovraffollate non possono essere oggetto di agevolazioni edilizie;
    (vedi tabella: alloggio inadeguato o sovraffollato - superficie abitabile )
     
  • alloggi che già sono state oggetto di agevolazioni edilizie provinciali, per tutta la durata dell'annotazione tavolare del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62, non possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per l'acquisto di alloggi. Questa causa di esclusione non si applica, qualora il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata sia stato annotato esclusivamente per il fatto che l'alloggio è stata realizzata su area destinata all'edilizia abitativa agevolata.
     
  • in caso di acquisto del solo diritto di usufrutto di un alloggio, il proprietario dell'alloggio deve acconsentire che i vincoli di edilizia abitativa agevolata vengano annotati sulla nuda proprietà.

Cosa serve

Per presentare la domanda di agevolazione edilizia, devi preparare:
  1. le DURP degli anni 2023 e 2024, di ogni componente familiare che andrà ad occupare l'alloggio agevolato. Non serve allegare le DURP alla domanda di contributo, poiché vengono scaricate direttamente d’ufficio;
  2. una marca da bollo da 16,00 euro;
  3. tutti i cittadini dell’UE devono essere, al momento della presentazione della domanda, in possesso del certificato di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici in originale e di data non anteriore a 6 mesi dalla data di rilascio; questo certificato, in originale, deve essere consegnato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, alla segreteria della Ripartizione. Per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea non è necessario produrre questo certificato;
La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente tramite l’apposita piattaforma, cliccando su “vai al servizio online”. Domande non presentate attraverso la piattaforma o non complete non vengono considerate e valgono come non presentate.

Servizio propedeutico: 
myCIVIS: Come accedere ai servizi online.

Le informazioni per l’invio della domanda di contributo tramite la piattaforma si possono trovare al seguente link: Come posso presentare la domanda di agevolazione edilizia? | Comunicazioni di servizio
 

Devono essere allegati i seguenti documenti tecnici:

  • in caso di acquisto di un’abitazione finita (al momento della presentazione della domanda deve essere stato emesso dal comune il relativo certificato di abitabilità o, in mancanza del certificato di abilità, deve essere prodotto il certificato di rispondenza dell’alloggio da agevolare rilasciato dal medico igienista distrettuale):

    copia del contratto preliminare registrato oppure copia del contratto notarile registrato;
  • in caso di acquisto di un’abitazione in fase di costruzione:

    copia del contratto preliminare registrato;
     
  • in caso di aggiudicazione tramite asta:

    verbale di aggiudicazione o decreto di trasferimento registrato;
  • in caso di acquisto tramite sentenza di separazione o divorzio:

    sentenza di separazione o divorzio omologata;
  • in caso di subentro come socio in cooperativa ad abitazione già ultimata:

    atto di assegnazione in proprietà al socio di cooperativa.


Inoltre vanno allegati anche i seguenti documenti:

  • in caso di richiedenti separati o divorziati:
    - in caso di separazione giudiziale: copia dell’ordinanza dei provvedimenti temporanei e urgenti disposta dal presidente del tribunale nell’interesse della prole e dei coniugi;
    - in caso di separazione consensuale: copia del decreto di omologa della separazione emesso dal tribunale oppure copia dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile oppure raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato;
    - in caso di domanda di nullità del matrimonio: copia dell’ordinanza emessa dal tribunale per la separazione temporanea;
     
  • il certificato di invalidità da parte della commissione sanitaria competente attestante l’invalidità non inferiore al 74% o la gravità dell’handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
    - qualora il nucleo familiare non disponga del VSE minimo pari a 1,50 e il/la richiedente, il coniuge o il/la convivente more uxorio, un figlio componente del nucleo familiare o il minore in affidamento giudiziale a tempo pieno sia una persona con invalidità;
    - qualora il/la richiedente, il coniuge o il/la convivente more uxorio siano cittadini non UE e non soddisfino il requisito dell’attività lavorativa svolta nel territorio provinciale (almeno 3 anni negli ultimi 5 anni) a causa di invalidità;
     
  • il certificato di invalidità del fratello e/o della sorella:
    - qualora il/la richiedente, il coniuge o il/la convivente more uxorio si impegnino ad accogliere fratelli o sorelle con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, conviventi da almeno due anni con i richiedenti.

Come fare domanda

Puoi fare richiesta inviando la domanda di contributo esclusivamente tramite l’apposita piattaforma, cliccando su “vai al servizio online”. Domande non presentate attraverso la piattaforma o non complete non vengono considerate e valgono come non presentate.

Servizio propedeutico: myCIVIS: Come accedere ai servizi online

Le informazioni per l’invio della domanda di contributo tramite la piattaforma si possono trovare al seguente link: Come posso presentare la domanda di agevolazione edilizia? | Comunicazioni di servizio


Cosa segue

  • dopo aver completato l’invio della richiesta di contributo tramite il portale online, è possibile scaricare nella propria area personale di myCivis una copia della richiesta inoltrata in formato PDF, sulla quale risulta anche il numero della domanda che è stato assegnato. Questo documento vale come ricevuta di consegna e può essere presentata, qualora necessario, alla propria banca per la richiesta del nuovo mutuo agevolato.
  • codice CUP: circa un mese dopo la presentazione della domanda, viene emesso il codice CUP (codice unico di progetto) collegato alla tua domanda. Ti verrà inviato tramite e-mail o posta e dovrai indicarlo su tutti i documenti contabili legati all'acquisto.
  • la tua domanda di contributo viene elaborata:
  • il responsabile del procedimento amministrativo verifica la documentazione e chiede eventuali integrazioni. Controlla la veridicità delle autocertificazioni, calcola la situazione economica media e verifica se hai i requisiti per ricevere il contributo ed esamina eventuali motivi di esclusione.
  • il responsabile della parte tecnica del procedimento verifica la documentazione tecnica e chiede eventuali integrazioni, valuta i requisiti tecnici ed esamina eventuali motivi di esclusione tecnici.
  • verrai informato per iscritto dall'ufficio nel caso in cui non ci siano i requisiti richiesti dalla legge e la domanda di contributo non possa essere accolta (comunicazione dei motivi ostativi);
  • entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi, puoi presentare eventuali controdeduzioni scritte all'ufficio e puoi chiedere di essere ascoltato per chiarire la tua posizione;
    l'ufficio esamina i nuovi elementi e procede a una nuova valutazione che può concludersi con l’accoglimento o il rigetto della domanda. A conclusione del procedimento, verrà emesso un decreto di ammissione o di rigetto da parte del direttore della ripartizione edilizia abitativa e ti verrà inviata la relativa comunicazione.
  • se la tua domanda è in regola con i requisiti e non ci sono motivi ostativi, l’ufficio emette il decreto di concessione del contributo.  
  • La notifica positiva ti verrà inviata tramite lettera raccomandata, nella quale verranno specificati l'importo del contributo e i documenti necessari per ottenere la liquidazione del contributo.
Nella lettera di approvazione troverai i seguenti dati e informazioni:
  • dati catastali dell’oggetto dell’agevolazione;
  • numero della pratica con la data di consegna della stessa;
  • ammontare del contributo, numero e data del decreto di concessione;
  • eventuali condizioni a cui adempiere per ottenere la liquidazione del contributo;
  • scadenza termine per richiedere la liquidazione;
  • scadenza termine per ultimare i lavori e occupare l’alloggio;
  • scadenza termine per la consegna dei documenti richiesti e per l’adempimento di eventuali condizioni;
  • durata del vincolo sociale.
Alla lettera vengono allegati dei moduli che dovrai compilare e riconsegnare all'ufficio:
In caso di pagamento anticipato:
In caso di pagamento ordinario:
Al seguente link, nel servizio dedicato trovi ulteriori informazioni sulla procedura di pagamento del contributo approvato:
Servizio | CIVIS, Rete Civica dell’Alto Adige: Acquisto o costruzione prima casa - pagamento del contributo e conclusione del procedimento
  • liquidazione: Solo dopo l’approvazione della domanda di contributo potrai richiedere il pagamento del contributo approvato.
I documenti per richiedere il pagamento devono essere consegnati entro un anno dalla data di approvazione della domanda, in caso di un alloggio già esistente oppure entro tre anni, qualora si tratta di un alloggio ancora in costruzione.
Prima di effettuare il pagamento, l’ufficio verifica i presupposti per la liquidazione del contributo approvato. L’avvenuta annotazione tavolare del vincolo sociale nonché del vincolo ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale n. 9/2018 verrà controllata in fase di verifica della documentazione per il pagamento ordinario o, in caso di pagamento anticipato, della documentazione per la liberatoria della fideiussione bancaria.
Trovi tutte le informazioni sull’iscrizione del vincolo sociale nel servizio dedicato:
Servizio | CIVIS, Rete Civica dell’Alto Adige: Acquisto o costruzione prima casa - annotazione tavolare del vincolo sociale decennale;
  • proroga dei termini: È possibile presentare richiesta motivata di proroga del termine per la presentazione dei documenti.
L’ufficio valuta la richiesta:
  • se la richiesta è motivata assegna con decreto un nuovo termine;
  • se la richiesta di proroga non è motivata comunica l’avvio procedimento per la revoca dell’agevolazione concessa.
Trovi il modulo per chiedere la proroga nella pagina web del servizio dedicato:
Servizio | CIVIS, Rete Civica dell’Alto Adige: Acquisto o costruzione prima casa - pagamento del contributo e conclusione del procedimento

Prima dell'approvazione della richiesta di contributo o della liquidazione del contributo approvato, è possibile ritirare la domanda in qualsiasi momento. In questo caso, la domanda non verrà ulteriormente elaborata e il richiedente riceverà una semplice comunicazione di archiviazione. Dopo aver rinunciato alla richiesta di contributo, è possibile presentare una nuova domanda, purché entro i termini previsti. I requisiti verranno verificati con data presentazione della nuova domanda e i tempi di elaborazione riprenderanno a decorrere da zero. 112 Domanda rinuncia agevolazione edilizia prima approvazione e/o pagamento del contributo.

Il vincolo sociale:
Le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero per il fabbisogno abitativo primario sono soggette al vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata.
Qualora il vincolo sociale non sia già annotato tavolarmente in base alla delibera del comune di assegnazione di terreno agevolato, l’annotazione tavolare del vincolo avviene solamente tramite un notaio in base al contratto di mutuo ipotecario o in base ad un atto unilaterale d’obbligo autenticato.
Il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata ha una durata di 20 anni.
Il vincolo decorre dalla data della sua annotazione tavolare. Nel caso dei beneficiari che prima dell’entrata in vigore della legge provinciale n. 15 del 22.12.2022 (modifiche all‘ordinamento dell‘edilizia abitativa agevolata, L.P. 13/1998) abbiano consegnato la dichiarazione di occupazione stabile ed effettiva dell’alloggio agevolato, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, il vincolo decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

Oltre al vincolo sociale deve essere annotato tavolarmente il vincolo ai sensi dell’art. 39 della legge provinciale n. 9/2018, qualora a carico dell’abitazione agevolata esso non sia già iscritto.
L’avvenuta annotazione tavolare del vincolo sociale nonché del vincolo ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale n. 9/2018 verrà controllata in fase di verifica della documentazione per il pagamento ordinario o, in caso di pagamento anticipato, della documentazione per la liberatoria della fideiussione bancaria.

Dopo l’iscrizione del vincolo sociale e dopo pagamento ordinario del contributo approvato o la liberatoria della fideiussione bancaria, per ogni ulteriore richiesta è possibile rivolgersi all'ufficio programmazione dell’edilizia agevolata, competente della gestione del vincolo sociale e di tutte le richieste, come autorizzazioni varie e nulla osta, durante tutta la durata dello stesso.
Per informazioni più dettagliate in merito alla gestione del vincolo sociale e gli obblighi ad esso connessi puoi consultare il seguente link
Quali sono gli obblighi derivanti dal vincolo sociale?

Tempi e scadenze

La domanda per l’acquisto di un’alloggio deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di registrazione del rogito.
 

Domande frequenti

È possibile calcolare l’ammontare dell’agevolazione spettante?

Sì, al seguente link, è possibile calcolarsi autonomamente l'ammontare dell'agevolazione spettante:
Calcolo online dell’agevolazione.

 

Dove è possibile consultare il foglio informativo riguardante la rilevazione dei dati personali?

Per consultare il foglio informativo - regolamento UE 2016/679 clicca qui: foglio informativo UE 679/2016.
 

Cos'è il codice di progetto CUP e quando lo ottengo?

Il CUP (codice unico di progetto) è un codice alfanumerico univoco costituito da quindici caratteri e generato mediante richiesta al sistema informativo CUP, che identifica ciascun intervento/progetto di investimento pubblico.
In definitiva, il CUP è una sorta di “codice fiscale” del progetto pubblico d’investimento, che “censisce” e identifica in maniera inequivocabile la destinazione delle risorse pubbliche, consentendo il tracciamento del relativo flusso finanziario.
Nell'atto amministrativo concedente il finanziamento pubblico, il CUP deve essere associato al programma di spesa (risultante dall'impegno contabile della spesa).
Il CUP relativo al tuo progetto, ti verrà inviato circa un mese dopo la presentazione della domanda. 
Questo codice dovrà essere riportato su tutta la documentazione contabile, cartacei e informatici (fatture, note onorarie, bonifici, contratti di compravendita, fideiussioni bancarie in caso di liquidazione anticipata del contributo), relativa alle spese per le quali viene chiesto il contributo.
Se i documenti contabili di cui sopra sono stati emessi prima che tu abbia ricevuto la comunicazione del codice di progetto CUP, potrai aggiungere tu il codice, anche a mano, sui documenti.

 


Struttura competente

Ufficio Promozione dell'edilizia agevolata 

Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano 
Telefono: +39 0471 41 87 40
Email: promozione.edilizia.agevolata@provincia.bz.it
PEC: wohnbaufoerderung.promozioneedilizia@pec.prov.bz.it
Sito web: https://edilizia-abitativa.provincia.bz.it/it/home
Orario sportello per il pubblico, solo ed esclusivamente su appuntamento da prenotare online:
  • lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle 9.00 alle 12.00;
  • giovedì: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.