Descrizione
Per accreditamento istituzionale si intende il riconoscimento alle strutture pubbliche e private, o ai professionisti che ne facciano richiesta, del possesso dei requisiti minimi e ulteriori di qualificazione.
Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 214 del 29.03.2022 si applica una procedura semplificata alle richieste di rilascio dell’accreditamento istituzionale presentata da strutture sanitarie che erogano prestazioni sanitarie “semplici”, ovvero:
- prestazioni erogate in regime ambulatoriale, con esclusione della chirurgia ambulatoriale e delle indagini endoscopiche invasive e/o chirurgiche;
- prestazioni erogate in regime ambulatoriale con l’impiego di tecnologia a bassa complessità, esclusa la diagnostica per immagini con tecnologia RM, TAC o assimilabili, la diagnostica di laboratorio, l’impiego di laser di classe 3 o superiori, dialisi.
In tal caso va utilizzato il facsimile “Domanda autocertificata per prestazioni sanitarie semplici in regime ambulatoriale”.
La suddetta procedura semplificata (autocertificazione) non è applicabile in caso di erogazione, da parte di strutture sanitarie o studi professionali singoli o associati, di prestazioni sanitarie “non semplici” ovvero:
- prestazioni erogate in regime ambulatoriale, diverse da quelle sopra indicate;
- prestazioni erogate in regime residenziale o semiresidenziale.
In tal caso va utilizzato il facsimile “Domanda per il rilascio dell’accreditamento istituzionale”.
Nel caso strutture sanitarie o professionisti sanitari singoli o associati richiedessero contestualmente accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sia “semplici che non” come sopra specificate, va utilizzato il facsimile “Domanda per il rilascio dell’accreditamento istituzionale” (la cosiddetta “procedura semplificata” di cui alla Del. G.P. n. 214/2022 non trova applicazione).
