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Codice servizio: 1144

Operazioni tavolari negli immobili oggetto di ipoteca e/o vincolo provinciale

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Descrizione

Il servizio ti consente di ottenere il nulla osta necessario a richiedere all'Ufficio del Libro Fondiario la modifica della consistenza (sulla base della planimetria) e della proprietà degli immobili (abitazioni e/o terreni) che sono soggetti a specifici vincoli, come l’ipoteca della Provincia e il vincolo sociale per l’edilizia agevolata.
Il nulla osta rilasciato dalla Ripartizione Edilizia abitativa è un atto giuridico che consente una modifica delle iscrizioni nel Libro Fondiario.


A chi è rivolto il servizio

Coloro che hanno ricevuto un’agevolazione edilizia per l’acquisto, la costruzione o il recupero dell’abitazione.
Le operazioni tavolari per cui è necessario richiedere il nulla osta sono definite dall’ art. 68 comma 4 legge provinciale n. 13 del 17.12.1998.


Requisiti

Servizio propedeutico a questo servizio è il contributo per l'agevolazione edilizia per acquisto o ristrutturazione di abitazioni. 
I requisiti riguardano il tuo immobile.

  1. l’immobile deve essere gravato da ipoteca e/o vincoli sociali.

  2. intendi modificare la consistenza e la destinazione della tua proprietà.


Cosa serve

 
  1. Modulo: 280 domanda autorizzazione operazioni tavolari recupero convenzionato, 281 domanda autorizzazione operazioni tavolari terreno agevolato oppure 282 domanda rilascio attestazione terreno agevolato senza agevolazione edilizia;
  2. allegati:
  • piano di divisione in porzioni materiali della casa (in caso di divisione della partita edificale in porzioni materiali) rilasciato da tecnico incaricato dal richiedente;
  • piano di variazione della divisione in porzioni materiali della casa (in caso di variazioni delle porzioni materiali) rilasciato da tecnico incaricato dal richiedente;
  • tipo di frazionamento (in caso di variazione delle superfici-partita edificale o fondiaria) rilasciato dall’ufficio del catasto a seguito di richiesta da parte del cittadino;
  • atto di assenso e/o rispettiva delibera del comune interessato per operazioni su terreno agevolato.
Devi acquistare una marca da bollo del valore di 16 euro.


Cosa segue

  1. L'ufficio verifica la tua domanda e controlla se hai tutti i requisiti e la documentazione;
  2. rilascio Nulla osta – accoglimento della richiesta con atto del direttore/direttrice della ripartizione edilizia abitativa. Otterrai il nullaosta dal direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa tramite e-mail, PEC o posta ordinaria.
In possesso del nulla osta, possono essere eseguite le seguenti operazioni tavolari (art.68 comma 4 legge provinciale 13 del 1998):
  • divisioni, in caso di scioglimento della comunione di proprietà;
  • permute;
  • movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali;
  • escorporazioni di superfici e di quote non oggetto di agevolazioni edilizie;
  • divisioni o modifiche della destinazione d’uso di superfici oggetto di agevolazioni edilizie (anche nei casi dove non avviene alcun trasferimento di proprietà).

Tempi e scadenze

Nel corso della durata del vincolo sociale si può presentare la domanda senza scadenze quando sorge la necessità della modifica tavolare.
La domanda di nulla osta con tutti gli allegati va presenta prima di iniziare i lavori di ampliamento dell’alloggio affinchè l’ufficio verifichi se l’ampliamento richiesto è conforme con l’agevolazione edilizia concessa.
Il termine è di 90 giorni come indicato art. 68, co. 5 LP 13/1998.


Domande frequenti

In quale momento devo richiedere il nulla osta per operazioni tavolari?

Devi rivolgerti all’Ufficio Programmazione dell’edilizia agevolata prima di iniziare i lavori di ampliamento presentando:
  • il progetto approvato;
  • il piano di variazione alla suddivisione in porzioni materiali;
  • altra documentazione utile.

Quando e fino a che metratura posso ampliare una abitazione con vincolo sociale?

L’ampliamento di una abitazione agevolata può essere richiesto:
a) in qualsiasi momento della durata del vincolo per un ampliamento dell’abitazione fino a 110 m² (limite abitazione popolare) di superficie netta utile; a condizione che l’abitazione rimanga una unità autonoma;
b) dopo cinque anni dal trasferimento di residenza nell’abitazione o dichiarazione di occupazione per un ampliamento fino a 160 m² (limite dell’abitazione economica) di superficie utile netta.

Devo chiedere il nulla osta per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali?

Salvo casi speciali che l’ufficio deve verificare, non è richiesto il nulla osta per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali.