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Codice servizio: 1134

Riconoscimento e registrazione degli Operatori del Settore dei Mangimi

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Descrizione

Richiesta di riconoscimento o registrazione, previsti dall’UE (Unione Europea), degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore dell’alimentazione degli animali. L’obiettivo è assicurare un livello elevato di protezione della salute umana, della salute degli animali e dell’ambiente. 

A chi è rivolto il servizio

Ditte (incluse le ditte individuali).
 

Requisiti

  • la sede operativa deve essere collocata nella provincia di Bolzano (oppure la sede legale qualora non esista la sede operativa);
  • iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio (ovvero essere una ditta).

Cosa serve

Per richiedere la registrazione o il riconoscimento, devi preparare la seguente modulistica.

Per la registrazione degli operatori del settore dei mangimi (OSM): notifica al fine della registrazione e per successivi aggiornamenti.

Per il riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi (OSM):

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige usa la seguente modulistica: Limitato al riconoscimento, i costi del servizio possono ammontare fino a 32 euro, in base al procedimento. Tale importo corrisponde al valore delle marche da bollo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642. Il pagamento avviene quasi sempre con due versamenti distinti da 16 euro ciascuno.
 

Come fare domanda

  • Scarica e compila la documentazione sopra citata, in base al servizio di cui hai bisogno;
  • invia la documentazione tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo vet@pec.prov.bz.it dell’amministrazione provinciale. Trattandosi di ditte, tutta la corrispondenza con le pubbliche amministrazioni viaggia tramite PEC o posta elettronica ordinaria;
In caso di domande o per ricevere aiuto nella compilazione, rivolgiti ad uno tra i seguenti enti:
  • Servizio veterinario provinciale della Provincia autonoma di Bolzano;
  • Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (veterinario o veterinaria ufficiale e tecnico o tecnica della prevenzione).
Con il decreto n. 10312/2016, il Direttore del Servizio veterinario provinciale della Provincia autonoma di Bolzano ha disposto di avvalersi del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Tale servizio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività istruttoria in materia di registrazioni, riconoscimenti e autorizzazioni di competenza del Servizio veterinario provinciale.

Cosa segue

Richiesta di riconoscimento

  1. Il Servizio veterinario provinciale (amministrazione provinciale) verifica la documentazione. Qualora risulti incompleta, richiede l’integrazione.
  2. Dietro presentazione di documentazione completa, il Servizio veterinario provinciale (amministrazione provinciale) avvia il procedimento. Successivamente, inoltra la documentazione al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (ASL).
  3. Il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (ASL) effettua i controlli del caso.
  4. Il Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell'Alto Adige emetterà una propria fattura per le prestazioni erogate (Deliberazione della Giunta provinciale n. 1165 del 13 novembre 2018 e successive modifiche).
  5. Dietro esito favorevole ai controlli del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (ASL), il Servizio veterinario provinciale (amministrazione provinciale) emette il decreto di riconoscimento o la variazione al riconoscimento già attribuito. Il decreto viene trasmesso alla ditta interessata e al Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Le informazioni vengono inserite anche nel portale nazionale.
Fonte: Decreto 10312/2016, allegato, punto 6.

Comunicazione al fine della registrazione

  1. Il Servizio veterinario provinciale (amministrazione provinciale) verifica la documentazione. Qualora risulti incompleta, richiede l’integrazione.
  2. Il lavoro del Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell'Alto Adige è pagato in anticipo e la conferma di pagamento viene richiesto come allegato alla comunicazione.
  3. Il Servizio veterinario provinciale (amministrazione provinciale) effettua la registrazione nel portale nazionale. Comunica l’avvenuto inserimento o aggiornamento alla ditta interessata. La comunicazione viene inviata anche al Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
Per maggiori informazioni, consulta il decreto del direttore del Servizio veterinario provinciale 10312/2016.

Tempi e scadenze

  • Riconoscimento: 60 giorni prima dell’inizio dell’attività.
  • Registrazione: la data di notifica corrisponde alla data di ricevimento da parte del Servizio veterinario provinciale (amministrazione provinciale).

Domande frequenti

Come faccio a sapere se la mia azienda deve essere registrata o riconosciuta?

Tutti gli operatori e le operatrici del settore dei mangimi devono notificare all’autorità competente qualsiasi stabilimento attivo. La notifica riguarda produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi ai fini della registrazione. L’unica eccezione è la distribuzione di petfood.
Gli stabilimenti che fabbricano e/o commercializzano additivi di mangimi o premiscele di additivi di mangimi devono essere riconosciuti dall’autorità competente. In caso di dubbio è sempre opportuno rivolgersi al servizio veterinario dell’azienda sanitaria dell’Alto Adige.

Ho una ditta di trasporto e intendo trasportare mangimi. Devo far registrare la mia ditta?

Si, tutti gli operatori e operatrici che effettuano il trasporto dei mangimi devono rivolgersi all’autorità competente per la registrazione o utilizzare la modulistica che troverai in questa pagina.

Dove trovo informazioni relative all’etichettatura dei mangimi?

Tutti i mangimi immessi sul mercato sono soggetti a un rigoroso obbligo di etichettatura, in cui sono elencate tutte le informazioni sul prodotto, disciplinato dal Regolamento (CE) 767/2009.

Voglio produrre mangimi per gli animali da compagnia, valgono le stesse regole dei mangimi per gli animali che producono alimenti?

Anche la produzione di alimenti per animali da compagnia, che deve avvenire separatamente dalla produzione di mangimi per il bestiame, deve essere autorizzata dall'autorità competente e può avvenire solo in locali idonei.