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Codice servizio: 1105

Vendita dell'alloggio agevolato con subentro nell'agevolazione da parte dell'acquirente

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Descrizione

Autorizzazione per persone che intendono vendere l’abitazione agevolata ad altri che subentrano nell'agevolazione.

I vantaggi e gli oneri dell’agevolazione edilizia già concessa passano all’acquirente che diventa a tutti gli effetti il beneficiario del contributo provinciale.

In questo caso il vincolo sociale rimane annotato nel Libro Fondiario.

L’acquirente che subentra nella agevolazione edilizia non può chiedere una nuova agevolazione edilizia per l’acquisto dell’abitazione e deve rispettare gli obblighi del vincolo sociale.
 


A chi è rivolto il servizio

Proprietari di un alloggio agevolato che vogliono vendere il proprio alloggio e non intendono trasferire il vincolo e l’agevolazione edilizia su un altro alloggio.
L’alloggio può essere venduto solo a persone:
  • in possesso dei requisiti generali per poter subentrare alla stessa agevolazione alla quale è stato ammesso l’alienante;
  • nella stessa fascia di reddito dell’alienante.

Requisiti

I requisiti riguardano chi acquista e le motivazioni della vendita, in base al periodo in cui viene chiesta l’autorizzazione. 

  1. L’alloggio può essere venduto solo a persone: 

  • in possesso dei requisiti generali per accedere alla stessa agevolazione di cui hai beneficiato tu; 

  • appartenenti alla tua stessa fascia di reddito. 

  1. Se intendi vendere l’alloggio nel primo decennio del vincolo sociale devi motivare la domanda di autorizzazione alla vendita con subentro. Le motivazioni devono rientrare tra quelle espressamente indicate dalla legge, che sono le seguenti: 

  • se intendi acquistare un altro alloggio adeguata al fabbisogno della tua famiglia; 

  • se intendi trasferire la tua residenza in un altro comune, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione; 

  • se non sei più autosufficiente e non sei in grado di abitare personalmente nell’alloggio; 

  • se ti trasferisci nell’alloggio del coniuge o del convivente more uxorio (Due persone sono considerate conviventi more uxorio se: 

  1. hanno figli in comune, 

  1. abitano in un alloggio comune o dichiarano di voler abitare insieme nell’alloggio oggetto dell’agevolazione, 

  1. abitano da almeno due anni in un alloggio comune e non sono vincolate da matrimonio o unione civile, 

  1. hanno figli minori in comune, pur non abitando insieme, a meno che non provino la cessazione del rapporto familiare). 

  • se sei proprietario di un maso chiuso, del quale l’alloggio agevolata costituisce parte inscindibile, e intendi cedere lo stesso ai sensi dell’art. 21/a, comma 2, del testo unificato delle leggi provinciali sull’ordinamento del maso chiuso. In tal caso, deve essere riservato a favore del beneficiario il diritto di usufrutto o di alloggio di un alloggio adeguata; 

  • in caso di separazione personale dei coniugi e/o divorzio; 

  • in caso di trasferimento della residenza in un altro Comune (art. 39 Reg), nei seguenti casi: 

  1. se sei lavoratore dipendente e ti trasferisci in un alloggio più vicina al tuo posto di lavoro; 

  1. se sei lavoratore autonomo e ti trasferisci in un alloggio dalla quale puoi attendere meglio alla tua attività professionale; 

  1. se, dopo la cessazione dell'attività professionale, ti trasferisci in un alloggio più idonea; 

  1. se soffri di una malattia cronica e puoi richiedere l’assistenza specialistica solo ad un altro domicilio;

  1. se assumi la cura di una persona inabile che abita in un altro comune. 

  1. Chi può acquistare l’alloggio nel secondo decennio: 
    Nel secondo decennio, i beneficiari possono indicare anche altre motivazioni. 
    L’acquirente deve essere in possesso dei requisiti generali. 


Cosa serve

Modulo di domanda

Il modulo di domanda di subentro firmato e compilato e completo di marca da bollo (applicata e barrata o vanno inserite nell’apposito spazio le 14 cifre identificative): 228 domanda autorizzazione vendita alloggio agevolato nel primo e secondo decennio.

Allegati

La copia della carta di identità del beneficiario e dell’acquirente e dei rispettivi coniugi o conviventi more uxorio.

I documenti del beneficiario che intende alienare l’abitazione:

  • dichiarazione sulla composizione del nucleo familiare (autocertificazione);
  • documento comprovante la motivazione addotta.

I documenti dell’acquirente per l’accertamento dei requisiti:

  • dichiarazione sulla composizione del nucleo familiare con indicazione della residenza anagrafica nonché sulla durata della stessa in Provincia (autocertificazione);
  • dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti generali, ai sensi dell’art. 45, comma 1, l.p. 13/98;
  • dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP) degli ultimi 2 anni;
  • delibera o dichiarazione del Comune sulla sussistenza – da parte dell’acquirente – dei requisiti ai sensi dell’art. 45 e 82, L.P. n. 13/98, SOLAMENTE nel caso in cui l’alloggio già agevolato fosse stato costruito su terreno agevolato del Comune e vincolato ai sensi dell’art. 86, in combinazione con l’art. 62 L.P. n. 13/98.

Nel caso in cui l’acquirente sia sposato, o convivente more uxorio, devono essere presentati gli stessi documenti anche per il coniuge, o convivente more uxorio.

Devi acquistare una marca da bollo del valore di 16 euro. Inoltre dovrai pagare i bolli e le tasse previste per il reperimento dei documenti richiesti.



Cosa segue

  1. L'ufficio verifica la tua domanda e controlla se hai tutti i requisiti.
  2. Se i requisiti sono rispettati, l’ufficio autorizza la vendita; in caso contrario, la domanda viene respinta.
  3. Ricevi un’autorizzazione rilasciata dal direttore della Ripartizione edilizia abitativa tramite mail, PEC o posta ordinaria, qualora siano presenti tutti i requisiti e siano adempiute tutte le condizioni, entro 60 giorni dalla data di presentazione domanda.

Tempi e scadenze

Hai un anno di tempo, a partire dalla data in cui viene rilasciata l’autorizzazione alla vendita, per presentare tutti i documenti necessari alla conclusione del subentro dell’acquirente nell’agevolazione.
 

Domande frequenti

Cosa devo fare se voglio vendere un alloggio costruito su terreno agevolato del Comune?

È possibile vendere un alloggio costruito su terreno agevolato solo a persone che siano in possesso dei requisiti per l’assegnazione del terreno agevolato di quel Comune e quindi devi allegare alla domanda di subentro 229 domanda autorizzazione vendita alloggio agevolato su terreno agevolato anche la relativa dichiarazione/delibera del Comune sulla sussistenza dei requisiti da parte degli acquirenti.
Il subentro nell’agevolazione può avvenire anche tramite donazione o tramite vendita all’asta.
  1.  

Posso cedere il diritto di usufrutto su un alloggio agevolato?

Si, puoi cedere il diritto di usufrutto su un alloggio agevolato ma solo nel secondo decennio di durata del vincolo sociale. Devi richiedere alla Ripartizione edilizia agevolata l’autorizzazione per la cessione del diritto d'usufrutto a persone che hanno i requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali. Chi riceve in cessione l'usufrutto subentra nell'agevolazione edilizia.
  1.  

È possibile prorogare il termine per la presentazione dei documenti nel corso della durata del vincolo?

Si, è possibile prorogare di un anno la presentazione dei documenti compilando il seguente modulo: 291 domanda proroga termine presentazione documenti nel corso della durata del vincolo.

 



Struttura competente

Ufficio Programmazione dell’edilizia agevolata 

Orario Sportello per il pubblico

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Giovedì: dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.