Codice servizio: 1102
Importazioni di veicoli dall’UE
Importazioni di veicoli dall’UE. Il Servizio Sportello della Ripartizione Mobilità non offre più il servizio di nazionalizzazione dei veicoli importati a seguito di una riorganizzazione a livello nazionale.
Requisiti
È possibile immatricolarsi un veicolo in Italia, solo se si ha la residenza in Italia.
Cosa serve
Ricevi tutte le informazioni riguardanti i documenti necessari, presso l'agenzia di pratiche auto che hai scelto per effettuare l'immatricolazione.
Come fare domanda
Puoi presentare richiesta esclusivamente tramite un'agenzia di pratiche automobilistiche.
Per una panoramica di tutte le agenzie di pratiche auto in Alto Adige, consulta il sito web Mobilità alla pagina Agenzie di pratiche automobilistiche.
Tempi e scadenze
I cittadini e le cittadine che prendono residenza in Italia, hanno novanta giorni di tempo per effettuare l'immatricolazione. Dopo questo periodo, non è più permesso circolare sul territorio dello Stato italiano. Lo stabilisce l'articolo 93-bis del Codice della strada del 30/04/1992, n.285.
Domande frequenti
Si può nazionalizzare, cioè importare un veicolo con revisione scaduta?
Non appena si ricevono la carta di circolazione e le targhe dall’agenzia di pratiche auto, è necessario prenotare subito la revisione presso un’officina autorizzata. Il veicolo non può essere utilizzato prima di aver effettuato la revisione con esito positivo.
Sono un cittadino con residenza in Italia e ho acquistato un veicolo all’estero, devo pagare l’IVA in Italia sull’acquisto del veicolo?
Se il veicolo è fiscalmente nuovo, l’IVA deve essere versata in Italia. Un veicolo è fiscalmente nuovo se è stato immatricolato all’estero da meno di 6 mesi o ha meno di 6000 km. Per ulteriori informazioni, si consiglia di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate.
È corretto che se il veicolo acquistato all’estero è dotato di gancio di traino, questo deve venire annotato sulla carta di circolazione italiana nel momento dell’immatricolazione per importazione, altrimenti deve essere smontato? Se sì, cosa è necessario, perché venga correttamente annotato?
Per permettere all’ufficio motorizzazione di annotare il gancio di traino nell’omologazione del veicolo al momento dell'importazione, è necessario che sia indicato tramite il numero di omologazione. Il numero può essere presente sulla carta di circolazione estera, sul certificato di conformità europeo (COC) o, per importazioni dalla Germania, sui dati tecnici TÜV vidimati dall’autorità estera. Esempio di numero di omologazione del gancio di traino: E1 55R-01 1234. Se il gancio è presente sul veicolo sin dall’origine, cioè dalla fabbrica, è anche possibile richiedere al costruttore (p.es. VW, Audi) una dichiarazione ufficiale. La dichiarazione deve confermare che il veicolo, con il numero di telaio indicato, è stato costruito munito di gancio traino con indicato anche il succitato numero di omologazione per esteso.
Riferimenti normativi
La norma di riferimento è: l’articolo 93 bis del codice della strada 30/04/1992 n.285.
Struttura competente
Servizio sportello veicoli
Via Sigismund Schwarz 40, 39100 Bolzano
Telefono: +39 0471 41 34 50
Fax: +39 0471 41 34 62
Email: centrorevisioni@provincia.bz.it
PEC: lpf.crv@pec.prov.bz.it
Sito web: mobilita.provincia.bz.it
Telefono: +39 0471 41 34 50
Fax: +39 0471 41 34 62
Email: centrorevisioni@provincia.bz.it
PEC: lpf.crv@pec.prov.bz.it
Sito web: mobilita.provincia.bz.it
