Descrizione
Domanda di cancellazione o sospensione (mod. A3-I) dell’iscrizione dall’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
La cancellazione dall’albo è prevista:
- su richiesta;
- quando l’attività sia di fatto cessata;
- quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;
- quando vengono a mancare i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.
Nei sottoelencati casi è prevista, invece, la sospensione dall’albo:
- quando l’attività dell’impresa sia stata interrotta e venga richiesta la sospensione dell’iscrizione dall’albo per un periodo non superiore a due anni. In questo caso, l’impresa è tenuta a dimostrare di avere ripreso l’attività prima della scadenza del periodo di sospensione richiesto e a presentare domanda di revoca della sospensione (mod. A3-I);
- quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato, non viene effettuato il versamento del contributo per l’iscrizione all’albo. In questo caso la sospensione perdura fino a quando non si provvede al pagamento della quota;
- quando sia venuto meno il requisito dell’onorabilità in capo alla persona preposta alla direzione dell’attività.
I fatti da porre a base della cancellazione o della sospensione dall’albo sono notificati all’iscritto, cui è assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per presentare eventuali controdeduzioni o richiedere una audizione personale.
