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Codice servizio: 1082

Cancellazione, sospensione o revoca della sospensione dell'iscrizione all'albo autotrasportatori di merci

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Descrizione

Domanda di cancellazione o sospensione (mod. A3-I) dell’iscrizione dall’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

La cancellazione dall’albo è prevista:

  • su richiesta;
  • quando l’attività sia di fatto cessata;
  • quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;
  • quando vengono a mancare i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.

Nei sottoelencati casi è prevista, invece, la sospensione dall’albo:

  • quando l’attività dell’impresa sia stata interrotta e venga richiesta la sospensione dell’iscrizione dall’albo per un periodo non superiore a due anni. In questo caso, l’impresa è tenuta a dimostrare di avere ripreso l’attività prima della scadenza del periodo di sospensione richiesto e a presentare domanda di revoca della sospensione (mod. A3-I);
  • quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato, non viene effettuato il versamento del contributo per l’iscrizione all’albo. In questo caso la sospensione perdura fino a quando non si provvede al pagamento della quota;
  • quando sia venuto meno il requisito dell’onorabilità in capo alla persona preposta alla direzione dell’attività.

I fatti da porre a base della cancellazione o della sospensione dall’albo sono notificati all’iscritto, cui è assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per presentare eventuali controdeduzioni o richiedere una audizione personale.


A chi è rivolto il servizio

Imprese che esercitano la professione di autotrasportatore di merci per conto di terzi con autoveicoli.


Requisiti

Devi richiedere la cancellazione quando perdi uno dei requisiti di iscrizione all’albo. Le imprese devono comunicare all’albo entro 30 giorni ogni variazione.
  • la perdita del requisito dell'idoneità finanziaria deve essere comunicata entro 15 giorni;
  • il requisito dell’onorabilità deve essere riacquistato entro un mese dal suo venire meno;
  • il requisito della capacità finanziaria deve essere riacquistato entro un mese dal suo venire meno, ovvero entro il maggiore termine (comunque non superiore a un anno) concesso dall’albo di appartenenza in base alla presentazione di un piano finanziario di reintegro della capacità finanziaria;
  • il requisito dell’idoneità professionale deve essere reintegrato entro due mesi dal suo venire meno.  
L’impresa cancellata non deve essere in possesso di autoveicoli adibiti al trasporto merci conto terzi.
Invece, in caso di sospensione, l’azienda deve continuare a pagare il contributo annuale e rispettare i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale.
Durante il periodo di sospensione l’impresa non può esercitare nessuna attività e non deve essere in possesso di autoveicoli adibiti al trasporto merci conto terzi.


Come fare domanda

Presenta la documentazione presso il nostro ufficio oppure invia una Pec.

Cosa segue

Avviene la cancellazione, sospensione o revoca della sospensione.

Tempi e scadenze

La revoca della sospensione avviene entro 2 anni dalla sospensione.


Riferimenti normativi

Il servizio è regolato dalle norme della Provincia autonoma di Bolzano. Per maggiori informazioni, consulta il portale Lexbrowser.

Le norme di riferimento sono:

  • legge 6 giugno 1974, n. 298, articoli 19, 20 e 24;
  • legge 23 dicembre 1997, n. 454;
  • regolamento (CE) 28 ottobre 2009, n. 1071, articolo 13;
  • decreto dirigenziale 25 novembre 2011, n. 291.