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Codice servizio: 1058

Contributi per pubblicazioni Open Access per la ricerca scientifica in Alto Adige

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Descrizione

Al fine di promuovere l'accesso aperto alla letteratura scientifica, vengono concessi contributi per pubblicazioni scientifiche con licenza open access. Il finanziamento è previsto per articoli che vengono pubblicati in formato accessibile a tutti su riviste scientifiche a fronte del pagamento di una quota fissa, chiamata anche “article processing charges” o “open access licence”.
Puoi consultare i criteri al seguente link: Criteri per la concessione di contributi per la pubblicazione di articoli scientifici in formato ope.
Puoi consultare le pubblicazioni Open Access finora finanziate ai seguenti link:

A chi è rivolto il servizio

Ricercatori e ricercatrici che vogliono rendere i risultati delle loro ricerche accessibili a tutti e a livello internazionale. Nello specifico, la domanda può essere presentata da:
  • autore o autrice oppure co-autore o co-autrice dell’articolo, nel caso in cui dovesse sostenere personalmente le spese per l’open access licence;
  • ente di appartenenza, nel caso in cui dovesse essere quest’ultimo a pagare.

Requisiti

I requisiti riguardano la pubblicazione scientifica, la rivista e la data di pubblicazione.
  1. Pubblicazione scientifica:  La pubblicazione scientifica deve risultare da un progetto di ricerca finanziato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un soggetto del Sistema provinciale della ricerca, oppure deve essere redatta da almeno un ricercatore o una ricercatrice affiliato o affiliata ad uno di questi soggetti. 

  1. Rivista:
  • la pubblicazione deve essere pubblicata in una rivista per la quale è disponibile il Journal citation Indicator ™;
  • la rivista deve essere di categoria “Q1” o “Q2” nel settore scientifico principale (JCI Category) dell’articolo presentato (Q = CategoryQuartile). Verificabile a questo link: Web of Science;
  • la casa editrice non deve aver sottoscritto un “transformative agreement” (accordo di copertura delle spese APC) con il beneficiario.
  1. Data di pubblicazione: la pubblicazione dell’articolo deve avvenire dopo la presentazione della domanda.
Ulteriori requisiti e condizioni per i richiedenti sono indicati nei criteri.
 

Cosa serve

Per richiedere il contributo come organismo di ricerca e diffusione della conoscenza serve:Per richiedere il contributo come persona fisica (autore o autrice oppure co-autore o co-autrice dell’articolo), serve: La domanda è valida solo se firmata digitalmente o a mano; in quest’ultimo caso deve essere allagata copia del documento d’identità del o della legale rappresentante del richiedente o della persona fisica richiedente.
La domanda di contributo deve essere provvista di una marca da bollo da 16,00 euro, pena il rigetto. La marca da bollo può essere utilizzata per una sola domanda.
 


Cosa segue

  1. La valutazione delle domande avviene secondo l’ordine cronologico di arrivo;
  2. l’Ufficio procede all’esame delle domande ai fini della verifica della completezza e della regolarità delle stesse e della documentazione allegata. L’Ufficio invita gli interessati, ove ammissibile, a rilasciare dichiarazioni oppure a regolarizzare o integrare dichiarazioni o domande erronee o incomplete entro il termine di 15 giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la domanda è archiviata;
  3. una volta che la domanda è stata valutata favorevolmente, il contributo viene assegnato con decreto;
  4. all’atto del Proof-Reading, l’autore o l’autrice deve inserire, ove possibile, nel capitolo “Acknowledgments” dell’articolo la seguente frase di ringraziamento: “The author(s) thank(s) the Autonomous Province of Bozen/Bolzano – South Tyrol for covering the Open Access Publication costs”;
  5. il rendiconto è composto da:
per persona fisica:
  • domanda liquidazione RICERCATORE;
  • fattura o altro documento contabile equivalente della casa editrice o della rivista riguardante le spese relative alle “article processing charges” (ACP);
  • attestazione di versamento o di avvenuto pagamento (anche tramite carta di credito). Il pagamento deve essere successivo alla data di presentazione della domanda.
per organismi di ricerca e diffusione della conoscenza:
  • domanda liquidazione ENTE;
  • fattura o altro documento contabile equivalente della casa editrice o della rivista riguardante le spese relative alle “article processing charges” (ACP);
  • attestazione di versamento o di avvenuto pagamento (anche tramite carta di credito). Il pagamento deve essere successivo alla data di presentazione della domanda;
  • in caso di F24 cumulativo serve la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
oppure
Qualora il beneficiario non riesca a svolgere in modo completo entro il 31 dicembre l’attività prevista per l’anno in corso, ha la possibilità di rinviare le attività non svolte all’anno successivo (riaccertamento). La richiesta di rinvio, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto all’Ufficio entro il 5 dicembre dell’anno rispettivamente in corso: domanda rinvio attività.
  1. I beneficiari sono tenuti a citare sempre nelle rispettive attività di comunicazione e pubblicazione la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (Autonomous Province of Bolzano/Bozen, South Tyrol) come ente finanziatore del rispettivo progetto finanziato. Tale dicitura dovrà essere accompagnata dal logo provinciale:

Tempi e scadenze

La presentazione delle domande è possibile durante tutto l’anno.
 

Domande frequenti

Ho già pubblicato l’articolo in open access quest’anno. Posso fare richiesta di questo contributo?

No, la domanda deve essere presentata prima della pubblicazione dell’articolo e prima di aver sostenuto la spesa.

Sono uno degli autori e vorrei pubblicare un articolo in open access ma non posso anticipare le spese. Come posso fare?

Può richiedere all’ente di ricerca cui è affiliato di anticipare le spese. In questo caso sarà l’ente a presentare la domanda, che deve essere sottoscritta anche da lei in qualità di autore.

Dopo aver inviato la domanda di contributo, ricevo una conferma della sua concessione?

Sì, una volta che è stato effettuato il controllo formale, verrà fatto un decreto di concessione, e quindi verrà comunicato al beneficiario che riceverà il contributo. Per ulteriori domande e risposte, consulta le FAQ nel seguente documento: FAQ.