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Codice servizio: 1042

Costituzione di una pensione complementare per persone casalinghe

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Descrizione

Contributo per le persone casalinghe, maggiorenni, iscritte ad un fondo pensione complementare, che:

  • non sono coperte da previdenza obbligatoria per lavoro autonomo;
  • non sono coperte da previdenza obbligatoria per lavoro dipendente;
  • non ricevono una pensione diretta.

A chi è rivolto il servizio

Chi ha effettuato versamenti in un fondo pensione complementare. 
 

Requisiti

I requisiti riguardano la tua situazione, residenza, condizione economica e altri aspetti previdenziali.

Situazione

Hai diritto al contributo se sei una persona casalinga che si occupa esclusivamente della gestione familiare e della cura e dell’educazione di:
  • Figli minorenni: tra questi rientrano i tuoi figli, quelli del/della coniuge, della persona con cui sei unito/a civilmente o del/della convivente. Questi devono convivere con te e risultare sul tuo stato di famiglia;
  • Familiari non autosufficienti (soggetti con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, nonché i ciechi civili ed i sordi), tra questi rientrano: il/la coniuge, la persona con cui sei unito/a civilmente, parenti fino al 4° grado, affini fino al 3° grado, convivente di fatto presente nella tua certificazione anagrafica e i relativi parenti fino al 3° grado. La persona non autosufficiente deve risultare sul tuo stesso stato di famiglia o avere il tuo stesso domicilio;
Hai diritto al contributo se sei una persona casalinga senza figli minorenni o familiari non autosufficienti, ma hai compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

Residenza

Al momento della presentazione della domanda devi essere residente in Regione Trentino-Alto Adige: 
  • da almeno 5 anni, oppure 
  • da almeno 15 anni (residenza storica, sommando tutti gli anni in cui sei stato residente, anche non consecutivi), di cui almeno 1 anno immediatamente prima della domanda. 

Copertura previdenziale

Non devi avere una copertura previdenziale obbligatoria.

Pensione

Non devi fruire di una pensione diretta (non sono pensioni dirette le pensioni di reversibilità, le pensioni sociali o le pensioni per invalidi civili).

Incompatibilità del contributo con altre prestazioni

Questo contributo non è compatibile con la pensione per persone casalinghe.
Questo contributo non è cumulabile con il contributo per la copertura previdenziale dei periodi di cura ai figli ed ai familiari non autosufficienti.


Cosa serve

  • Documento di identità in corso di validità.
  • Modulo di domanda che puoi scaricare in formato PDF: Domanda Pensione complementare casalinghe.
  • Modulo di dichiarazione DURP.
  • Allegato obbligatorio alla domanda, ovvero la copia della documentazione attestante l’avvenuto versamento al fondo pensione complementare.

I costi del servizio ammontano a 16 euro, cioè al valore della marca da bollo.


Come fare domanda

Puoi fare richiesta:
  • Rivolgendoti ai Patronati della Provincia portando con te un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • Direttamente presso l’Agenzia ASSE portando con te un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • Tramite E-mail, PEC o lettera raccomandata indirizzata all’Agenzia ASSE, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Cosa segue

  1. L'ufficio riceve la tua domanda;
  2. L’ufficio può accogliere o rigettare la tua domanda, inviandoti apposita comunicazione;
  3. In caso di accoglimento, riceverai una comunicazione di concessione da parte di ASSE, che provvede al versamento del contributo.

    Otterrai un contributo corrisposto in misura che varia dal 30%, 40% e 50% del versamento effettuato e non può superare € 500,00. La domanda può essere presentata per un massimo di 10 anni. Il contributo viene versato sul tuo IBAN.

    L’erogazione del contributo è subordinata al rispetto dei limiti di reddito del tuo nucleo familiare che possono essere consultati nel seguente documento PDF: Tabella redditi. Per nucleo familiare si intende il nucleo composto da te, dal/dalla tuo/tua coniuge o convivente, dai figli minorenni, minori affidati e dai familiari non autosufficienti.

    Per ogni ulteriore persona la scala di equivalenza viene aumentata di 0,35.
    La scala di equivalenza viene aumentata di 0,2:
  • Se il nucleo familiare è composto da una sola persona che vive da sola e non condivide le spese con altri;
  • Per le famiglie con figli minorenni in cui entrambi i genitori, (o il genitore ed il partner convivente), o l’unico genitore, abbiano svolto, nel periodo di riferimento della DURP, attività di lavoro con un reddito lordo di importo non inferiore a € 10.000,00 ciascuno.
  1. L’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico effettua controlli a campione per verificarne la veridicità, secondo la normativa vigente (art. 2, comma 3, legge provinciale 17/1993); Sei responsabile della veridicità dei dati forniti, dell’omissione di informazioni dovute e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. In caso di dichiarazioni false, non veritiere, omesse, perdi il beneficio ottenuto (art. 2bis legge provinciale 17/1993).

Tempi e scadenze

Devi presentare la domanda entro il 30 giugno di ogni anno.


Domande frequenti

Cosa si intende per persona casalinga?

Per persona casalinga si intende la persona che, all’interno del proprio nucleo familiare, svolge in modo diretto ed esclusivo l’attività inerente all’organizzazione e all’andamento della vita familiare provvedendo alla cura e all’educazione di figli minorenni o all’assistenza del coniuge/convivente o di altri familiari non autosufficienti.

Cos'è la scala di equivalenza?

La scala di equivalenza è uno strumento utilizzato per calcolare la dimensione economica di una famiglia, tenendo conto delle economie che si realizzano in una convivenza. Infatti, è dimostrato che i costi sostenuti dalle famiglie non aumentano in misura proporzionale all’aumento del numero dei componenti.

Quante volte può essere erogato questo contributo?

Puoi ricevere il contributo al massimo per 10 anni.

Cosa succede in caso di decesso della persona richiedente con gli importi maturati ma non riscossi?

In caso di decesso del richiedente, gli eredi possono richiedere informazioni sugli importi maturati e non riscossi, al fine di poter richiedere il pagamento degli eventuali ratei ancora spettanti. È fondamentale, tuttavia, informarsi preventivamente con l'Agenzia sull'esistenza di ratei maturati e non riscossi.
Nel caso di Autocertificazione - Domanda di liquidazione di rate maturate e non riscosse agli eredi, la documentazione richiesta da inviare all'Ufficio ASSE tramite mail (aswe.asse@provincia.bz.it) oppure via PEC (aswe.asse@pec.prov.bz.it) oppure tramite Patronato è la seguente: Per la presentazione della autocertificazione di liquidazione agli eredi è previsto il costo di 16,00€ corrispondente al costo della marca da bollo. Se la domanda viene presentata in forma cartacea allo sportello/mezzo posta, viene richiesta una marca da bollo di euro 16,00 aggiuntiva.
Per la delega di uno o più coeredi è ancora necessario autentificare la firma. L’autentica della firma può avvenire:
  • allo sportello del cittadino dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico;
  • all'Ufficio servizi demografici o nei centri civici di un comune della Repubblica Italiana;
  • in un Consolato o Ambasciata d’Italia all'estero.

Posso modificare il conto corrente sul quale ricevo il contributo?

Sì, puoi modificarlo compilando il seguente modulo: Variazione modalità di pagamento e inviandolo all’indirizzo mail dell’Agenzia: aswe.asse@provincia.bz.it oppure via PEC: aswe.asse@pec.prov.bz.it.

 

Riferimenti normativi

Il servizio è regolato dalle norme della Provincia di Bolzano e della Regione, che puoi approfondire nella pagina https://lexbrowser.provinz.bz.it/.

Norme di riferimento

Puoi prendere visione dell’informativa privacy di riferimento sul sito web dell'ASSE alla pagina: informativa privacy.

Nel documento PDF Attività e procedimenti puoi consultare le informazioni su: durata del procedimento, responsabile del procedimento, potere sostitutivo in caso di inerzia e strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.