Descrizione
- in caso di prima costituzione possono essere introdotti in azienda giovani mammiferi non biologici secondo le restrizioni previste dall’allegato II, parte II, punto 1.3.4.4.1. del Reg. (UE) 2018/848;
- in caso di rinnovo del patrimonio possono essere introdotti in azienda mammiferi adulti maschi e femmine nullipare non biologici. L’introduzione deve rispettare le restrizioni previste dall’allegato II, parte II, punti 1.3.4.4.2 e 1.3.4.4.3 del Reg. (UE) 2018/848. È necessaria previa autorizzazione o attestato di indisponibilità;
- in caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, può essere introdotto in azienda pollame. L’introduzione deve rispettare le restrizioni previste dall’allegato II, parte II, punto 1.3.4.3 del Reg. (UE) 2018/848.
