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Codice servizio: 1034

Voltura dell’agevolazione edilizia in seguito a cessazione della convivenza more uxorio

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Descrizione

Autorizzazione al trasferimento della proprietà di un alloggio agevolato e voltura dell’agevolazione edilizia in seguito a cessazione della convivenza more uxorio.

Se sei in fase di cessazione della convivenza more uxorio, puoi chiedere l’autorizzazione al trasferimento totale o parziale della proprietà di un alloggio vincolato all’ex-convivente.
In base alla situazione, si distinguono due casi:
  • in caso di cessazione della convivenza con sentenza del Tribunale, l’ufficio rilascia il decreto di autorizzazione senza applicare alcuna riduzione dell’agevolazione. Il trasferimento totale o parziale della proprietà può avvenire solo dopo il decreto del Direttore della Ripartizione edilizia abitativa;
  • in caso di cessazione della convivenza senza sentenza del Tribunale, l’ufficio calcola una riduzione dell’agevolazione in base al numero dei componenti che rimangono a vivere nell’alloggio. Il trasferimento della quota di comproprietà è possibile solo dopo il pagamento dell’importo richiesto.
La voltura dell’agevolazione edilizia viene concessa solo dopo che la proprietà è stata effettivamente trasferita con decreto tavolare.
Se perdi la disponibilità dell’alloggio, puoi presentare nuova domanda di agevolazione per un altro alloggio. In caso di perdita temporanea, puoi fare domanda all’IPES per ottenere un alloggio in affitto.
 

A chi è rivolto il servizio

Chi ha ricevuto un’agevolazione edilizia e in seguito alla cessazione della convivenza intende cedere l’intera proprietà o una parte dell’alloggio agevolato all’ex convivente more uxorio.  

Requisiti

I requisiti riguardano la cessazione della vostra convivenza more uxorio.
  1. Cessazione convivenza more uxorio con o senza sentenza
    Se viene emessa una decisione del giudice (sentenza o decreto di omologa) che stabilisce la cessazione della convivenza more uxorio, l’ufficio emette un decreto di autorizzazione.
    Se non viene emessa una decisione del giudice (sentenza o decreto di omologa) che stabilisce la cessazione della convivenza more uxorio, deve essere compilata una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti chi rimane ad abitare nell’alloggio agevolato.
  2. Titolarità dell’alloggio agevolato
    Devi ricevere o cedere totalmente o parzialmente la proprietà dell’alloggio vincolato, dopo la cessazione della convivenza more uxorio.
  3. Trasferimento della proprietà già definito
    La decisione sul trasferimento della proprietà dell’alloggio o di una quota deve risultare dalla decisione del giudice (sentenza o decreto di omologa) oppure dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti chi rimane ad abitare nell’alloggio agevolato.

Cosa serve

 
  • Modulo di domanda di autorizzazione cessione quota comproprietà alloggio a ex convivente in seguito alla cessazione della convivenza compilato e firmato e completo di marca da bollo (barrata o inserendo nell’apposito spazio le 14 cifre identificative): 222 domanda autorizzazione cessione quota di comproprieta alloggio a ex-convivente in seguito alla c
  • allegati al modulo:
    • copia delle carte d’identità in corso di validità
    • dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti chi continua ad occupare l’alloggio agevolato sulla composizione del nuovo nucleo familiare;
    • se emessa, sentenza del Tribunale.
Devi acquistare una marca da bollo del valore di 16 euro.
 


Cosa segue

  1. L'ufficio verifica la tua domanda e controlla se hai tutti i requisiti;
  2. se non hai una sentenza del Tribunale, l’ufficio calcola l’importo da restituire alla Provincia Autonoma di Bolzano e ti consegna il modulo PAGOPA per effettuare il pagamento;
  3. se hai la sentenza, oppure dopo aver effettuato il pagamento richiesto, l’ufficio emette il provvedimento:
  • un decreto di autorizzazione al trasferimento della proprietà in caso di separazione con sentenza;
  • un’autorizzazione al trasferimento della proprietà in assenza di sentenza, dopo il pagamento;
  1. l’ufficio ti invia il provvedimento della Ripartizione edilizia abitativa tramite PEC, posta ordinaria o e-mail;
  2. consegni il provvedimento al Notaio, che procede con il trasferimento della quota di proprietà dell’alloggio;
  3. una volta completato il trasferimento, l’ufficio provvede alla voltura dell’agevolazione edilizia a tuo nome, se sei la persona che rimane nell’alloggio agevolato;
  4. alla fine della procedura, ricevi uno dei seguenti documenti firmati digitalmente dal Direttore della Ripartizione edilizia abitativa:
  • Decreto di voltura (se hai presentato la sentenza);
  • Comunicazione di voltura dell’agevolazione (senza sentenza).

Tempi e scadenze

Il decreto viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
L’autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla restituzione dell’importo dovuto in base alla riduzione del contributo.
 

Domande frequenti

Posso ripresentare domanda per l’agevolazione edilizia se ho ceduto la mia quota all’ex convivente more uxorio?

Sì, se a seguito della cessazione della convivenza more uxorio hai perso definitivamente la disponibilità dell’alloggio, puoi presentare una nuova domanda di agevolazione edilizia per acquistare, costruire o risanare un altro alloggio, a condizione che tu abbia i requisiti richiesti.

Posso chiedere la voltura dell’agevolazione edilizia se l’alloggio è su terreno agevolato?

Sì, ma per ottenere la voltura devi avere l’autorizzazione del Comune al trasferimento dell’agevolazione su terreno agevolato.

Cosa devo fare se l’alloggio agevolato è stato assegnato a me, ma non è stata trasferita la quota di proprietà?

Devi comunicare all’Ufficio Programmazione che l’alloggio è stato assegnato a te, allegando la sentenza del Tribunale che lo ha stabilito.